Attestati validi in tutta Italia · D.Lgs. 81/08 e Accordi Stato-Regioni Assistenza 06 9968209, lun-ven 9-18, sab 9-13

Accordo Stato-Regioni: cosa prevede per la formazione sulla sicurezza

Quando si parla di corsi sulla sicurezza, prima o poi compare la sigla Accordo Stato-Regioni. È il documento che dice, in pratica, quante ore di formazione servono, cosa deve contenere il corso e ogni quanto va aggiornato. Questa guida spiega cosa prevede, come è cambiato nel tempo e cosa introduce il nuovo Accordo del 2025.

Che cos’è l’Accordo Stato-Regioni

Il D.Lgs. 81/2008 (il cosiddetto Testo Unico sulla sicurezza) stabilisce all’articolo 37 che tutti i lavoratori, i preposti e i dirigenti devono ricevere una formazione adeguata. La legge però non fissa da sola le ore e i programmi: rimanda a un accordo tra il Governo e le Regioni, preso in sede di Conferenza Stato-Regioni. Da qui il nome.

Gli Accordi sono quindi le “istruzioni operative” della formazione. Chi organizza un corso deve rispettarli, e un attestato vale solo se il corso è stato fatto secondo le loro regole. Se vuoi il quadro generale della legge, leggi la guida sulla normativa sulla sicurezza sul lavoro.

L’Accordo del 21 dicembre 2011: la base della formazione

Per oltre dieci anni il riferimento principale è stato l’Accordo del 21 dicembre 2011, che ha definito la formazione di lavoratori, preposti e dirigenti.

Formazione dei lavoratori

Il corso per i lavoratori è diviso in due parti. La formazione generale dura 4 ore ed è uguale per tutti: spiega concetti come rischio, danno, prevenzione, diritti e doveri. La formazione specifica dipende invece dal livello di rischio dell’azienda, individuato in base al codice ATECO.

Livello di rischio Formazione generale Formazione specifica Totale
Basso (uffici, commercio, servizi) 4 ore 4 ore 8 ore
Medio (agricoltura, trasporti, istruzione, PA) 4 ore 8 ore 12 ore
Alto (edilizia, industria, sanità) 4 ore 12 ore 16 ore

L’aggiornamento è di 6 ore ogni 5 anni, per tutti i livelli di rischio. La formazione va completata entro 60 giorni dall’assunzione e va ripetuta, per la parte specifica, quando cambiano mansione, attrezzature o rischi.

Preposti e dirigenti

Il preposto (il capo squadra, il responsabile di reparto, chi sovrintende il lavoro degli altri) doveva seguire, oltre al corso da lavoratore, un modulo aggiuntivo di 8 ore. Il dirigente aveva un corso proprio di 16 ore, che sostituiva quello da lavoratore. Per entrambi l’aggiornamento era di 6 ore ogni 5 anni. Come vedremo, il nuovo Accordo del 2025 ha cambiato queste durate.

Gli altri Accordi: attrezzature e RSPP

Accanto a quello del 2011 esistono altri due Accordi importanti.

  • L’Accordo del 22 febbraio 2012 riguarda le attrezzature di lavoro per cui serve un’abilitazione specifica: carrelli elevatori, piattaforme di lavoro elevabili (PLE), gru a torre, gru mobili e su autocarro, trattori agricoli, macchine movimento terra (escavatori, pale, terne), pompe per calcestruzzo. I corsi hanno una parte teorica e una pratica, con durate diverse per ogni macchina, e un aggiornamento di 4 ore ogni 5 anni.
  • L’Accordo del 7 luglio 2016 ha riordinato la formazione di RSPP e ASPP (i responsabili e addetti del servizio di prevenzione) e del datore di lavoro che svolge direttamente il ruolo di RSPP. Per quest’ultimo il corso dura 16, 32 o 48 ore a seconda del rischio basso, medio o alto, con aggiornamento di 6, 10 o 14 ore ogni 5 anni.

Il nuovo Accordo del 17 aprile 2025

Il 17 aprile 2025 la Conferenza Stato-Regioni ha approvato un nuovo Accordo unico, in vigore da maggio 2025, che riunisce in un solo testo le regole prima sparse tra gli Accordi del 2011, 2012 e 2016. Le novità più rilevanti riguardano i vertici dell’azienda:

  • Datore di lavoro: per la prima volta diventa obbligatorio un corso di 16 ore anche per chi non ricopre il ruolo di RSPP. L’obbligo era stato introdotto nel 2021 con la modifica dell’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 e attendeva proprio un Accordo per diventare operativo.
  • Preposto: il corso passa a 12 ore e l’aggiornamento diventa biennale, come già previsto dalla legge dal 2021.
  • Dirigente: il corso passa a 12 ore.

Per i lavoratori l’impianto resta quello del 2011 (4 ore generali più 4, 8 o 12 ore specifiche). L’Accordo prevede un periodo di transizione per adeguarsi ai nuovi obblighi e fa salvi i corsi già svolti secondo le regole precedenti. Trattandosi di un testo recente, verifica sempre il testo aggiornato o chiedi al nostro supporto prima di programmare la formazione: alcuni dettagli su tempi di adeguamento ed esoneri possono variare a seconda della situazione dell’azienda.

Come si svolge la formazione: aula, e-learning, videoconferenza

Gli Accordi ammettono la formazione e-learning per molti moduli: formazione generale dei lavoratori, formazione specifica per il rischio basso, aggiornamenti, parte dei corsi per preposti, dirigenti e RSPP. La piattaforma deve tracciare la presenza, prevedere test intermedi e finali e garantire il supporto di un tutor. Per la parte pratica dei corsi sulle attrezzature e per il primo soccorso, invece, la presenza è indispensabile.

Ogni corso si chiude con una verifica finale e con il rilascio dell’attestato, che riporta il soggetto formatore, il programma, le ore e il nome del partecipante. L’attestato va conservato e mostrato in caso di controllo. Per sapere quando rinnovarlo, leggi la guida sulle scadenze della formazione.

Domande frequenti

Il corso fatto con l’Accordo del 2011 è ancora valido?

Sì. Il nuovo Accordo non annulla gli attestati già conseguiti: restano validi fino alla loro naturale scadenza. Le nuove durate si applicano ai corsi che iniziano dopo l’entrata in vigore del nuovo testo.

Come faccio a sapere se la mia azienda è a rischio basso, medio o alto?

Il livello dipende dal codice ATECO principale dell’azienda, secondo la tabella allegata all’Accordo. Uffici, commercio e servizi sono di solito a rischio basso; edilizia, industria e sanità a rischio alto. In caso di dubbio conta la mansione svolta davvero dal lavoratore.

Il datore di lavoro deve fare due corsi, quello da 16 ore e quello da RSPP?

Se il datore di lavoro svolge anche il ruolo di RSPP, il corso da 16, 32 o 48 ore dell’Accordo 2016 copre in genere anche l’obbligo formativo del datore di lavoro. Trattandosi di un punto nuovo, verifica sempre il testo aggiornato dell’Accordo 2025.

I corsi in e-learning sono riconosciuti in tutta Italia?

Sì, purché rispettino i requisiti degli Accordi (tracciamento, tutor, test finale) e siano erogati da un soggetto formatore abilitato. L’attestato ha validità nazionale.

I corsi che ti servono

Vuoi sapere chi, in azienda, deve fare quale corso? Leggi la guida sugli obblighi di formazione sulla sicurezza.

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