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Normativa sulla sicurezza sul lavoro: D.Lgs. 81/08 in breve

Il D.Lgs. 81/2008, chiamato anche Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, è la legge che raccoglie quasi tutte le regole sulla salute e sicurezza nelle aziende italiane. È un testo lungo, ma le idee di fondo sono poche e chiare. Questa guida le riassume, con i riferimenti agli articoli che servono più spesso.

Che cos’è il D.Lgs. 81/2008

Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ha riunito in un unico testo le norme che prima erano sparse in decine di leggi (a partire dal D.Lgs. 626/1994). Si applica a tutti i settori, pubblici e privati, e a tutti i lavoratori, compresi apprendisti, tirocinanti, soci lavoratori e, per alcuni aspetti, lavoratori autonomi. Nel tempo è stato modificato più volte: l’aggiornamento più importante degli ultimi anni è quello del 2021 (decreto-legge 146, convertito nella legge 215), che ha rafforzato il ruolo del preposto e introdotto l’obbligo di formazione del datore di lavoro.

Come è organizzato il Testo Unico

Il decreto è diviso in 13 titoli. Il Titolo I contiene i principi generali validi per tutte le aziende: figure, obblighi, valutazione dei rischi, formazione, emergenze, sanzioni. I titoli successivi trattano rischi specifici: luoghi di lavoro, attrezzature, cantieri, segnaletica, movimentazione dei carichi, videoterminali, rumore e vibrazioni, sostanze pericolose, agenti biologici, atmosfere esplosive.

Le figure della sicurezza

La legge costruisce la prevenzione intorno a una catena di persone, ognuna con i propri compiti.

Figura Articoli Ruolo in breve
Datore di lavoro 17, 18, 34 Responsabile principale: valuta i rischi, nomina il RSPP, forma e protegge i lavoratori
Dirigente 18 Organizza l’attività e attua le direttive del datore di lavoro
Preposto 19 Sovrintende il lavoro, vigila e interviene sui comportamenti pericolosi
Lavoratore 20 Si prende cura della propria sicurezza e di quella dei colleghi, segue le istruzioni
RSPP e ASPP 31-34 Supportano il datore di lavoro nella valutazione dei rischi e nelle misure di prevenzione
Medico competente 25, 38-41 Effettua la sorveglianza sanitaria quando i rischi la richiedono
RLS 47-50 Rappresenta i lavoratori, è consultato sulla valutazione dei rischi
Addetti alle emergenze 43-46 Gestiscono antincendio, evacuazione e primo soccorso

Ogni figura ha una formazione dedicata: chi deve fare cosa è spiegato nella guida sugli obblighi di formazione sulla sicurezza.

La valutazione dei rischi e il DVR

Il cuore del decreto è la valutazione dei rischi. L’articolo 17 la mette tra i compiti che il datore di lavoro non può delegare; gli articoli 28 e 29 spiegano come farla. Il risultato è il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi), che descrive i pericoli presenti in azienda, le misure adottate, il programma dei miglioramenti e i ruoli di chi deve attuarli.

Il DVR è obbligatorio per ogni azienda con almeno un lavoratore. Le imprese fino a 10 lavoratori possono usare le procedure standardizzate, un modello semplificato previsto dall’articolo 29. Dentro il DVR devono trovare posto anche le valutazioni specifiche: rumore, vibrazioni, rischio chimico, movimentazione manuale dei carichi, videoterminali e stress lavoro-correlato, che l’articolo 28 cita espressamente.

Informazione, formazione e addestramento

L’articolo 36 impone al datore di lavoro di informare i lavoratori sui rischi, sulle misure di prevenzione e sulle procedure di emergenza. L’articolo 37 disciplina la formazione vera e propria, con durate e contenuti definiti dall’Accordo Stato-Regioni, e l’addestramento, cioè la prova pratica sul posto di lavoro per attrezzature e procedure. La formazione deve avvenire in orario di lavoro e senza costi per il lavoratore. Le scadenze degli aggiornamenti sono nella guida dedicata alle scadenze della formazione.

Emergenze: antincendio e primo soccorso

Gli articoli 43-46 obbligano il datore di lavoro a organizzare la gestione delle emergenze: designare gli addetti antincendio e al primo soccorso, predisporre un piano di evacuazione e tenere in efficienza estintori e presidi. I dettagli sono in due decreti: il D.M. 2 settembre 2021 per l’antincendio, che distingue tre livelli di rischio con corsi da 4, 8 o 16 ore, e il D.M. 388/2003 per il primo soccorso, che divide le aziende in gruppi A, B e C con corsi da 16 o 12 ore.

Attrezzature di lavoro

Il Titolo III (articoli 69-73) riguarda macchine, impianti e utensili. Il datore di lavoro deve mettere a disposizione attrezzature conformi, sottoporle a manutenzione e verifiche periodiche, e formare chi le usa. L’articolo 73 prevede che per alcune attrezzature serva un’abilitazione specifica: l’elenco (carrelli elevatori, piattaforme elevabili, gru, trattori, macchine movimento terra) è nell’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012.

Appalti e cantieri: DUVRI e POS

Quando un’azienda affida lavori o servizi a un’impresa esterna dentro i propri locali, l’articolo 26 le chiede di verificare l’idoneità dell’appaltatore, informarlo sui rischi presenti e redigere il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze), che coordina le attività per evitare che il lavoro di uno crei pericoli per l’altro. Il DUVRI non è dovuto per i lavori di breve durata e a basso rischio indicati dallo stesso articolo.

Nei cantieri edili vale il Titolo IV. Ogni impresa esecutrice deve redigere il POS (Piano Operativo di Sicurezza), definito dall’articolo 89 e reso obbligatorio dall’articolo 96, con i contenuti dell’Allegato XV: descrizione dei lavori, attrezzature, sostanze, misure di prevenzione e nominativi delle figure di cantiere.

Le sanzioni

Il Titolo I si chiude con le sanzioni (articoli 55 e seguenti). La mancata valutazione dei rischi, l’assenza del DVR, la mancata nomina del RSPP e la formazione non fatta sono punite con l’arresto o l’ammenda a carico del datore di lavoro, con importi rivalutati periodicamente. Anche dirigenti, preposti e lavoratori hanno sanzioni proprie. Per gli importi aggiornati conviene consultare il testo vigente del decreto.

Domande frequenti

Il D.Lgs. 81/2008 si applica anche a chi non ha dipendenti?

Solo in parte. Il lavoratore autonomo senza dipendenti deve usare attrezzature e protezioni conformi e, nei cantieri, rispettare le regole del Titolo IV; non è tenuto al DVR. Con il primo lavoratore scattano tutti gli obblighi.

Che differenza c’è tra DVR, DUVRI e POS?

Il DVR riguarda i rischi della propria azienda. Il DUVRI serve quando si fanno entrare imprese esterne nei propri locali. Il POS è il documento dell’impresa che lavora in un cantiere edile.

Posso fare da solo il DVR?

La legge lo consente, ma il documento va firmato anche da RSPP e medico competente, se presente, e condiviso con il RLS. Per rischi complessi è meglio affidarsi a un tecnico.

Ogni quanto va aggiornato il DVR?

Non c’è una scadenza fissa: va rifatto quando cambia qualcosa di significativo (processo, organizzazione, infortuni gravi, nuove norme). Molte aziende lo rivedono comunque una volta all’anno.

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